Il Club
Lo Sporting Club Genova nasce nell’anno 1991 come Associazione Sportiva Dilettantistica, a seguito dell’iniziativa di un gruppo di soci Fondatori.
Immersa nel verde, con un’imperdibile vista sulla città e il suo mare, l’Associazione ha tra le sue finalità l’organizzazione di attività sportive in genere, sociali, culturali, ricreative e fitness, nonché la pratica agonistica del Tennis a carattere dilettantistico. Lo Sporting Club Genova è affiliato a F.I.T. (Federazione Italiana Tennis).
Il club è dotato di 6 campi tennis con illuminazione artificiale (4 campi in terra rossa di cui 2 con copertura invernale e 2 campi in erba sintetica), una piscina coperta nei mesi invernali e all’aperto durante l’estate, solarium, palestra, sauna, calcetto, ping pong, sala biliardo, due sale polivalenti, terrazza relax, ristorante e bar.
Quota promozionale
PRIMO ANNO + UNO
Promozione rivolta ai nuovi soci del club
TENNIS + PISCINA + PALESTRA
a partire da € 590 anno
Per i dettagli sulle quote vai alle pagine:
ADULTI OVER 26
ADULTI UNDER 26
AGONISTI UNDER 26
Organigramma
Alberto Clavarino
Presidente
Marketing e commerciale
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Giancarlo Saccomanno
Segretario, tesoriere, bilancio, adempimenti fiscali e controllo di gestione
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Carlo Foà
Comunicazione
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Greta Clavarino
Attività sportive, sociali, ricreative, creative e innovazione; Sovraintendenza alla ristorazione
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Maurizio Delucchi
Manutenzione impianti e strutture, RSPP e manutenzione campi da tennis
Regolamento
a) Il Socio si impegna a rispettare e a far rispettare il presente Regolamento al fine di poter usufruire in maniera corretta di tutte le strutture coperte e scoperte dello SPORTING CLUB GENOVA.
b) I Soci sono quindi tenuti a mantenere un comportamento rispettoso ed educato sia per quanto riguarda loro stessi che i propri figli ed Ospiti; ciò potrà evitare in futuro spiacevoli lamentele e discordie provocate da intemperanze di qualsiasi origine.
c) Il corretto funzionamento degli impianti nonché la gradevole frequenza del Circolo non potranno che essere assicurati dal nostro stesso comportamento che dovrà essere di esempio oltre che ai nostri figli anche ad eventuali Ospiti.
ART. 1: FUNZIONAMENTO DEL CIRCOLO a) Il Complesso sportivo è aperto tutti i giorni dell’anno, con l’eccezione del 25 Dicembre e del 1° Gennaio. b) L’orario di apertura è dalle ore 8 alle ore 24.
ART. 2: ATTIVITÀ a) Nella Sede sociale, oltre al gioco del tennis e di altre discipline sportive, sono ammesse attività ricreative e culturali, compatibilmente con le strutture sociali, che potranno essere disciplinate con Regolamenti specifici.
ART. 3: PARCHEGGIO AUTOVETTURE E MOTOCICLI a) Il Socio ha diritto di parcheggiare il proprio veicolo nella zona riservata al Circolo, negli spazi adibiti a tale scopo e limitatamente al tempo della Sua permanenza al Club. b) È vietato parcheggiare nelle zone contraddistinte da cartelli indicanti tale divieto nonché in posizioni tali da ostacolare o impedire gli accessi pedonali. c) Il parcheggio non è custodito ed il Circolo non assume alcuna responsabilità per quanto possa accadere ai veicoli parcheggiati (danni di qualunque genere, furti, ecc.)
ART. 4: ACCESSO AL CIRCOLO E PAGAMENTI a) I Soci possono accedere ai locali ed agli impianti dello SPORTING CLUB GENOVA purché in regola con i pagamenti della Quota sociale, della Quota straordinaria e degli altri oneri contributivi a loro carico. b) I figli dei Soci possono accedere alla Sede sociale gratuitamente fino all’età di 14 anni, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sull’utilizzo degli impianti. I Genitori devono farsi comunque garanti che i propri figli non arrechino danni alle strutture del Circolo e disturbo alle attività sociali, mantenendo sugli stessi un costante controllo. c) Il pagamento della Quota annuale deve essere effettuato entro il 15 Dicembre dell’anno precedente, salvo particolari deroghe stabilite e concesse dal C.D. d) Si ricorda che in base all’Art. 23 paragrafo a) punto 2) dello STATUTO sociale, la qualità di Socio si perde per decadenza , a seguito del mancato pagamento delle Quote di associazione annuale e straordinarie entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento. e) I Soci devono provvedere, nel limite del possibile, ad effettuare i pagamenti relativi all’utilizzo degli impianti, all’acquisto delle palle da tennis, all’utilizzo degli asciugamani, ecc. con frequenza almeno settimanale. Per esigenze contabili i conti in sospeso, se esistenti, dovranno, in ogni caso, essere saldati entro l’ultimo giorno di ogni mese. f) I Soci dimissionari, di norma, non possono accedere al Circolo, fatto salvo quanto indicato all’Art. 9 riguardante gli OSPITI dei Soci.
ART. 5: STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTI a) È fatto obbligo ai Soci di osservare scrupolosamente lo STATUTO SOCIALE, i REGOLAMENTI e tutte le altre Disposizioni del Consiglio Direttivo.
ART. 6: DANNI AL PATRIMONIO SOCIALE a) La buona conservazione del patrimonio sociale è affidata anche alla collaborazione dei Soci. b) Eventuali danni causati al patrimonio sociale saranno addebitati al Socio che li ha procurati.
ART. 7: REGOLE DI COMPORTAMENTO a) Ogni Socio è tenuto ad un comportamento dettato dalla buona educazione e dalla massima correttezza sia nei confronti degli altri Soci che del Personale dipendente e degli Invitati. b) Nel caso di violazione della Norma suddetta il Consiglio Direttivo provvederà ad applicare le sanzioni previste dallo Statuto. A titolo puramente esemplificativo vengono considerate gravi violazioni : la bestemmia, l’insulto, il turpiloquio e le intemperanze in genere. c) Di norma, dopo aver svolto una qualsiasi attività sportiva (tennis, calcio, calcetto, palestra, corsa, ecc.) è vietato accedere a qualsiasi locale se non per recarsi negli spogliatoi, nonché sedersi con abiti sudati su sedie, poltrone, divani, ecc. esistenti in qualsiasi locale o zona di ritrovo ; ciò vale anche per gli arredi (sedie e poltrone per esterno) situati nella terrazza ed in giardino. d) È assolutamente vietato accedere a qualsiasi locale o transitare o sostare in qualsiasi zona in costume da bagno o con accappatoio, ad eccezione ovviamente della piscina e del solarium. e) Per recarsi dagli spogliatoi alla piscina ed al solarium e ritorno è obbligatorio indossare indumenti adeguati (accappatoi, copri costumi, ecc.)
ART. 8 : DIVIETI a) È fatto divieto di fumare secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti. b) Non è consentito introdurre animali all’interno del Complesso sportivo. c) Il gioco della palla (eccetto che nelle zone regolamentate) d) L’introduzione di biciclette per bambini ed altri giochi ingombranti sia all’interno del Club che nella strada di proprietà del Circolo, che potrebbero arrecare danni ed essere pericolosi sia agli utilizzatori che a terze persone.
ART. 9: OSPITI a) Il Socio, se presente, può occasionalmente ospitare nella Sede sociale persone non appartenenti al Circolo, rendendosene garante, ed avendo cura di fare annotare in segreteria il nominativo dell’invitato. b) Per quanto riguarda l’utilizzo degli impianti e delle strutture vedere quanto stabilito nei seguenti articoli : • BAR – RISTORANTE – Art. 10 a) • GIOCO DELLE CARTE – Art. 11 e) • SEZIONE TENNIS – Art. 7 • SEZIONE PISCINA – Art. 3 • SEZIONE PALESTRA – Art. 4 • SALA BILIARDO – Art. 2 a) • SALA TV – Art. 1 a) c) I Soci dimissionari possono accedere occasionalmente solo al Ristorante del Circolo ed alla Sala TV in qualità di ospiti di Soci e possono partecipare e / o assistere a Tornei organizzati dall’Associazione e aperti al pubblico. Eccetto quanto sopra, i Soci dimissionari non possono accedere al Circolo neppure come ospiti di Soci e / o utilizzare le strutture e gli impianti anche se affittati in Gestione a terzi, quali i campi da tennis, la piscina e la sala massaggi.
ART. 10: BAR – RISTORANTE a) Il servizio di Bar e Ristorante non è aperto al pubblico ma è ad uso esclusivo dei Soci, dei figli dei Soci, degli ospiti dei Soci (compresi occasionalmente i Soci dimissionari), nonché delle persone che, se pur non facenti parte dell’Associazione, hanno sottoscritto degli Abbonamenti periodici per l’utilizzo della palestra e della piscina. Possono accedere al bar e ristorante anche i dipendenti dell’Associazione nonché i titolari e loro dipendenti o collaboratori di Contratti di affitto di impianti. b) L’attività di Bar e Ristorante può essere affidata in gestione a terzi dal Consiglio Direttivo. c) Il Ristorante è aperto tutti i giorni dell’anno escluso il lunedì; in tal giorno vi è un servizio di tavola fredda. Gli orari sono i seguenti : PRANZO dalle ore 12,30 alle ore 14,30 CENA dalle ore 19,30 alle ore 22,00 d) Il Bar è aperto tutti i giorni dell’anno con i seguenti orari : dal 1° Ottobre al 31 Marzo apertura ore 9,00 – chiusura ore 22,00 dal 1° Aprile al 30 Settembre apertura ore 8,30 – chiusura ore 23,00 e) I Soci dovranno regolare i conti del Bar e del Ristorante al momento della consumazione; in ogni caso il Socio è tenuto a saldare i conti a richiesta del Gestore. Il Socio inadempiente sarà passibile di provvedimenti disciplinari.
ART. 11: GIOCO DELLE CARTE a) Il gioco delle carte è consentito solo ai maggiori di anni 18 e dovrà svolgersi solo nelle zone espressamente riservate. b) Sono permessi i giochi a norma di Legge. c) Per il gioco delle carte sono riservate la Sala verde e la Sala jolly. Nella stagione estiva il gioco può svolgersi all’aperto, nella zona sotto gli alberi a est del Campo da tennis n° 1. È inoltre possibile giocare a carte nella veranda del Ristorante all’aperto solo al pomeriggio e dopo che sia terminato il servizio di ristorazione e riordinati i relativi tavoli. La veranda deve essere lasciata libera alle ore 18 per l’allestimento del servizio serale del Ristorante. d) Al termine del gioco i tavoli utilizzati devono essere a cura dei giocatori sgomberati dalle carte e da quanto altro connesso (carta o blocchi segnapunti, penne, ecc.) Le carte devono essere riposte negli appositi armadietti. e) Possono partecipare al gioco delle carte anche persone non facenti parte dell’Associazione, purché invitate da Soci che se ne rendano garanti, fatto salvo quanto indicato all’Art. 4 punto f) ed all’Art. 9. Tale invito, che deve essere fatto annotare in Segreteria nell’apposito registro, comporterà per il Socio invitante il pagamento della quota stabilita dal C.D. Lo stesso Ospite può essere invitato al Circolo al massimo 6 volte all’anno anche se l’invito dovesse provenire da Soci diversi. Questa limitazione non vale per i giocatori non Soci, che partecipano ai Tornei organizzati dal Circolo. f) I partecipanti ai vari Tornei di carte devono versare la quota stabilita dal C.D. g) L’orario di gioco deve avere termine entro le ore 24.
ART. 12: SPOGLIATOI E LOCAZIONE ARMADIETTI a) Di norma l’accesso e l’uso degli spogliatoi e delle docce è riservato a coloro che esercitano una attività sportiva. b) Il Circolo non risponde dei valori e di qualsiasi oggetto, capo di abbigliamento, ecc., lasciati negli spogliatoi o chiusi negli armadietti. c) Ogni Socio può essere titolare di un solo armadietto. L’assegnazione viene effettuata dalla Segreteria in base all’ordine cronologico delle richieste. Al Socio può essere assegnato provvisoriamente un secondo armadietto nel limite delle disponibilità.
In caso di necessità l’assegnazione del secondo armadietto sarà revocata. d) Il Socio assegnatario dell’armadietto è tenuto ad un canone annuo stabilito dal C.D. Tale canone dovrà essere pagato contestualmente alla Quota sociale. e) Il Socio che recede dalla locazione dell’armadietto deve riconsegnarlo alla Segreteria, sgombero e pulito.
ART. 13: ABBONAMENTI per Palestra e Piscina a) L’accesso alla piscina ed alla palestra negli orari stabiliti è consentito anche alle persone non facenti parte dell’Associazione che hanno sottoscritto con lo Sporting Club Genova abbonamenti temporanei per l’utilizzo di tali impianti. b) Gli Abbonati devono : • rispettare le disposizioni contenute nello specifico Regolamento per gli “ utilizzatori della palestra e della piscina “ con abbonamento. • depositare la relativa tessera nell’apposito schedario affisso in parete, per quanto riguarda la piscina, nella zona riservata all’Assistente bagnanti e, per la palestra, all’ingresso della stessa. c) Gli abbonamenti di durata inferiore all’anno non prevedono l’accesso alla piscina estiva nei giorni di sabato e festivi.
ART. 14: PROMOZIONE NUOVI SOCI a) Al fine dell’acquisizione di nuovi SOCI EFFETTIVI il Consiglio Direttivo può stabilire Quote promozionali a condizioni agevolate. b) Gli ISCRITTI con le Quote promozionali possono utilizzare le strutture e gli impianti sportivi dell’Associazione e partecipare a tutte le manifestazioni sociali (escluse le Assemblee dei Soci), conformemente alle categorie di SOCI tutte le Attività e SOCI no Tennis previste dallo Statuto sociale.
ART. 1: GIORNI FERIALI a) Un Socio può prenotare un turno di gioco nel periodo di sei giorni, compreso il giorno iniziale in cui effettua la prenotazione; dopo aver giocato in tale turno può effettuare un’altra prenotazione. b) La prenotazione può essere effettuata anche telefonicamente in orario di Segreteria esposto in bacheca. c) Ogni Socio può prenotare di persona o telefonicamente solo un turno di gioco a nome proprio o di altro Socio, comunicando comunque sempre il proprio nome. d) Le ore prenotate saranno addebitate anche se non effettuate, salvo inagibilità del campo o salvo disdetta da segnalare alla Segreteria con un anticipo di almeno 48 ore. Per ogni ora prenotata e non utilizzata sarà addebitata : Campo scoperto • 1 ora di tariffa campo in singolo tra due Soci. Campo con copertura invernale • 1 ora di tariffa campo e 1 ora di tariffa pallone in singolo tra due Soci. e) Il Socio titolare della prenotazione del campo è obbligato a comunicare in Segreteria, prima dell’inizio, il nome dei suoi compagni di gioco. f) La prenotazione viene invalidata qualora : • non sia stata effettuata nel rispetto di quanto suindicato. • la prenotazione a nome di altro Socio avvenga ad insaputa dello Stesso. • il Socio sia titolare di altra prenotazione; in tal caso verrà annullata la seconda prenotazione. g) Nel caso di campi liberi il Socio, pur detenendo una prenotazione successiva a proprio nome, può utilizzare gli stessi durante tutta la giornata ma in orario diverso dalla prenotazione. h) Il campo n° 1 è a prenotazione libera nei giorni feriali dalle ore 12,00 alle ore 15,00 ed al riguardo si deve seguire l’iter delle prenotazioni del sabato e dei giorni festivi. Durante la stagione invernale, in caso di inagibilità del campo n° 1, la prenotazione libera è trasferita al campo n° 4 con pallone di copertura, con orario dalle ore 12,30 alle ore 14,30. i) La durata di un turno di gioco in “ singolo “ è di un’ora ; quella in “ doppio “ è di due ore. j) I giocatori devono terminare il loro turno di gioco cinque minuti prima dell’orario e passare l’apposito tappeto in modo corretto; qualora i giocatori del turno successivo riscontrassero il non rispetto di tale disposizione, sono pregati di segnalare il fatto in Segreteria. k) Durante il periodo estivo, i giocatori prima di iniziare il loro turno di gioco devono sempre bagnare il campo (qualora necessario anche negli altri periodi dell’anno).
ART. 2: SABATO E FESTIVI a) Nei giorni di sabato e festivi la prenotazione sarà ritenuta valida solamente se all’atto della prenotazione stessa saranno presenti nel Circolo entrambi i Soci per un turno di “ singolo “ ed almeno tre Soci per un turno di “ doppio “. b) E’ possibile prenotare un solo turno di gioco e dovrà necessariamente essere occupata la prima ora libera a seguire. c) I Soci devono attendere il loro turno di gioco all’interno del Club, pena l’assegnazione dell’ora ad altri Soci. d) La durata di un turno di gioco in “ singolo “ è di un’ora ; quella in “ doppio “ è di un’ora e mezza. e) I giocatori devono terminare il loro turno di gioco cinque minuti prima dell’orario e passare l’apposito tappeto in modo corretto; qualora i giocatori del turno successivo riscontrassero il non rispetto di tale disposizione, sono pregati di segnalare il fatto in Segreteria. f) Durante il periodo estivo, i giocatori prima di iniziare il loro turno di gioco devono sempre bagnare il campo (qualora necessario anche negli altri periodi dell’anno).
ART. 3: MINORI DI 12 ANNI a) Nei giorni feriali i minori di 12 anni possono giocare a tennis con altri Soci o anche solo tra loro ma devono essere accompagnati da un genitore Socio o altro Socio che se ne renda responsabile, comunicandolo in Segreteria. b) Nei giorni di sabato e festivi possono giocare a tennis solo insieme ad almeno un Socio.
ART. 4: ABBIGLIAMENTO a) È obbligatorio l’uso di abbigliamento conforme a quello accettato nei Circuiti Internazionali. b) Per quanto riguarda le scarpe, le stesse devono essere idonee al tipo di superficie su cui si gioca . In particolare le scarpe da utilizzare sui campi n° 1, 2, 3, 4, devono essere realizzate esclusivamente per terra battuta.
ART. 5: COMPORTAMENTO a) Il comportamento in campo deve rispondere ai principi della massima correttezza e sportività.
ART. 6: IMPRATICABILITÀ DEI CAMPI a) È proibito a chiunque di usare i campi di gioco quando e fino a che gli stessi siano dichiarati “ non praticabili “ dal personale addetto alla manutenzione o da membri del Consiglio Direttivo.
ART. 7 : OSPITI a) I Soci possono invitare a giocare a tennis persone non facenti parte dell’Associazione, rendendosene garanti, fatto salvo quanto indicato all’Art. 4 punto f) ed all’Art. 9. b) Tale invito, che deve essere fatto annotare in Segreteria nell’apposito registro, comporterà per il Socio invitante il pagamento della quota stabilita dal C.D. c) Lo stesso Ospite può essere invitato al massimo 6 volte all’anno anche se l’invito dovesse provenire da Soci diversi.
ART. 1: ACCESSO ALLA PISCINA a) L’accesso alla piscina può avvenire nell’orario stabilito e solo in presenza di un Assistente bagnanti di cui all’Art. 9 di tale Sezione. b) Gli accessi alla piscina sono due, uno lato est e l’altro lato ovest.
ART. 2: NORME IGIENICHE a) DISINFEZIONE E LAVAGGIO CIABATTE 1) Nelle immediate vicinanze di ogni accesso vi è un impianto di disinfezione / lavaggio delle ciabatte ai piedi con erogatore di soluzione di disinfettante antimicotico. 2) Per la comprensibile sicurezza igienica atta a prevenire il trasporto sul piano vasca di possibili contaminazioni provenienti dall’esterno, ogni persona che accede alla piscina e per ogni volta che vi accede, deve tassativamente provvedere alla disinfezione / lavaggio delle proprie ciabatte ai piedi utilizzando l’impianto suddetto. 3) Dopo questa operazione effettuare un risciacquo con acqua corrente. b) DOCCIA 1) Prima di ogni bagno in piscina è obbligatorio fare la doccia. (per la vigente Normativa) 2) Nel caso di utilizzo di creme solari è indispensabile provvedere alla loro completa eliminazione con l’utilizzo di bagno schiuma al fine di evitare di lasciare in acqua residui delle stesse. Per la stessa propria sicurezza si invitano pertanto i SOCI e tutti gli altri UTILIZZATORI della piscina, oltre ad effettuare loro stessi la disinfezione delle ciabatte al momento dell’ingresso, nonché la doccia prima di ogni bagno, a segnalare agli Assistenti bagnanti eventuali inosservanze a tali prescrizioni igieniche. Gli Assistenti bagnanti dovranno invitare i trasgressori ad effettuare il lavaggio delle loro ciabatte ed a fare la doccia prima di ogni bagno. I SOCI e tutti gli altri UTILIZZATORI della piscina sono invitati inoltre a comunicare al Consiglio Direttivo ogni caso da loro riscontrato di non ottemperanza a tali prescrizioni da parte di altri utilizzatori della piscina e/o di non assolvenza dei propri compiti da parte degli Assistenti bagnanti. Il Consiglio Direttivo prenderà i provvedimenti del caso.
ART. 3: MINORI DI 12 ANNI a) I minori di 12 anni possono accedere alla piscina solo se accompagnati da un genitore Socio od altro Socio che se ne renda responsabile.
ART. 4: OSPITI a) I Soci possono invitare in piscina persone non facenti parte dell’Associazione, rendendosene garanti, fatto salvo quanto indicato all’Art. 4 punto f) ed all’Art. 9. b) Tale invito, che deve essere fatto annotare in Segreteria nell’apposito registro, comporterà per il Socio invitante il pagamento della quota d’ingresso stabilita dal C.D., comprendente l’utilizzo della piscina, del solarium e dei servizi complementari. c) Durante il periodo estivo lo stesso Ospite può essere invitato al massimo 3 volte anche se l’invito dovesse provenire da Soci diversi. La quota d’ingresso durante il periodo estivo può essere per ½ giornata o per tutto il giorno. Gli orari della ½ giornata sono : • dalle ore 10 alle ore 14 • dalle ore 14 alle ore 19 d) Durante il periodo in cui è installata la copertura invernale, lo stesso Ospite può essere invitato al massimo 3 volte anche se l’invito dovesse provenire da Soci diversi. In tale periodo vi è un’unica quota d’ingresso stabilita per gli Ospiti dei Soci dal C.D. e) Durante il periodo estivo, nei giorni di sabato e festivi i Soci possono ospitare due sole persone, salvo richiesta alla Segreteria del Circolo da effettuare almeno il giorno precedente. In caso di eccesso di presenze potrà essere limitato o non consentito l’accesso degli ospiti alla piscina.
ART. 5: ABBIGLIAMENTO a) L’accesso alla piscina è consentito solo con abbigliamento adeguato. b) È obbligatorio calzare idonee ciabatte antiscivolo.
ART. 6: SEDIE A SDRAIO E LETTINI a) L’utilizzo delle sedie a sdraio e dei lettini è riservato ai Soci, ai figli dei Soci, agli Ospiti dei Soci. In caso di necessità i genitori sono pregati di rendere disponibili alle persone adulte le sedie a sdraio e i lettini utilizzati dai propri figli. b) Le persone non facenti parte dell’Associazione che hanno sottoscritto Abbonamenti di durata inferiore all’anno possono utilizzare le sedie a sdraio ed i lettini solo se disponibili. In caso di carenza, la priorità viene assegnata ai Soci. c) L’utilizzo delle sedie a sdraio e dei lettini può avvenire solo tramite assegnazione degli stessi da parte dell’Assistente bagnanti preposto; l’assegnazione avverrà solo a persone presenti in piscina e non per altre non ancora arrivate. d) È vietato utilizzare le sedie a sdraio ed i lettini in dotazione senza asciugamani od accappatoi distesi. e) Gli assegnatari delle sedie a sdraio e dei lettini sono pregati di renderli liberi ed a disposizione di altri, se non più utilizzati. Le sedie a sdraio ed i lettini lasciati occupati con asciugamani, accappatoi, ecc. per più di ½ ora senza la presenza in piscina delle persone alle quali gli stessi sono stati assegnati, saranno considerati liberi in quanto non utilizzati.
ART. 7: CIBI E BEVANDE a) Non è consentito consumare alcun tipo di cibo. b) È consentito consumare bevande purché non vengano utilizzati contenitori di vetro o di altro materiale fragile e quindi pericoloso.
ART. 8: VARIE a) Ai fini della sicurezza propria ed altrui, devono essere rispettati i cartelli esposti. b) È vietato il gioco della palla e l’introduzione di giocattoli arrecanti danno o disturbo alle persone presenti in piscina.
ART. 9: ASSISTENZA BAGNANTI a) La Sorveglianza e l’Assistenza bagnanti è affidata ad una Società o Associazione sportiva specializzata in tale settore, che organizza con propri Istruttori qualificati anche corsi di nuoto per bambini ed adulti ed altri corsi (acquagym, acquabike, ecc.) ai Soci dello Sporting Club Genova ed a persone non facenti parte dell’Associazione. b) Tale Società o Associazione sportiva ha la responsabilità della Sorveglianza e dell’Assistenza bagnanti a tutte le persone che utilizzano la piscina negli orari di funzionamento della stessa, secondo quanto prevedono le Norme di Legge. Fuori dagli orari di cui sopra ha la responsabilità della chiusura delle porte di accesso alla piscina. c) In particolare tale Società o Associazione sportiva deve assicurare e garantire negli orari di funzionamento della piscina la costante presenza a bordo vasca di Assistenti bagnanti muniti di regolare brevetto per l’assistenza ai Soci dello Sporting Club Genova, ai figli dei Soci, agli Ospiti dei Soci ed a tutte le persone che hanno sottoscritto con lo Sporting Club Genova abbonamenti per l’utilizzo della piscina, nonché ai partecipanti ai propri corsi sopraindicati. d) Gli Assistenti bagnanti dovranno inoltre provvedere ad annotare su apposito registro presenze cognome e nome di tutte le persone che utilizzano la piscina ed il solarium, indicando l’ora d’ingresso e di uscita e con la distinzione tra : • Soci, figli dei Soci, Ospiti dei Soci. • Iscritti con Quote promozionali. • Iscritti con Abbonamenti. I Soci, i figli dei Soci, gli Ospiti dei Soci, sono tenuti ad osservare le indicazioni degli Assistenti bagnanti, i quali hanno l’obbligo di far rispettare il presente Regolamento ed operano su mandato del Consiglio Direttivo. Alla fine della giornata l’Assistente bagnanti deve indicare il numero totale dei bagnanti nell’apposito Registro, al fine di valutare correttamente l’entità dei ricambi d’acqua.
ART. 1: ACCESSO ALLA PALESTRA a) L’accesso alla palestra può avvenire nell’orario stabilito.
ART. 2: MINORI DI 14 ANNI a) I minori di 14 anni possono accedere alla palestra solo se accompagnati da un genitore Socio o da altro Socio che se ne renda responsabile.
ART. 3: ABBIGLIAMENTO a) È obbligatorio l’uso di abbigliamento adeguato alla disciplina praticata. b) Per ragioni di comune igiene è obbligatorio l’uso dell’asciugamano. c) È vietato accedere alla palestra con le scarpe utilizzate sui campi da tennis in terra battuta.
ART. 4: OSPITI a) I Soci possono invitare in palestra anche persone non facenti parte dell’Associazione, rendendosene garanti, fatto salvo quanto indicato all’Art. 4 punto f) ed all’Art. 9. b) Tale invito, che deve essere fatto annotare in Segreteria nell’apposito registro, comporterà per il Socio invitante il pagamento della quota stabilita dal C.D. c) Lo stesso Ospite può essere invitato al massimo 6 volte all’anno anche se l’invito dovesse provenire da Soci diversi.
ART. 5: ISTRUTTORE a) L’Istruttore, quando presente, è tenuto a far rispettare il presente Regolamento ed opera su mandato del Consiglio Direttivo.
ART. 1: UTILIZZO a) L’utilizzo della “ sauna “ è consentito : • solo nei giorni e nell’orario di presenza del personale addetto. • solo su prenotazione, presentazione di apposito Certificato medico e, per ragioni di sicurezza, in compagnia di altra persona. • a più persone, salvo il diritto della persona, che per prima ha prenotato, di accettarne la presenza. ed è vietato ai minori di anni 18.
ART. 1: UTILIZZO a) Il loro utilizzo è consentito : • solo nei giorni e nell’orario di presenza del personale addetto. ed è vietato ai minori di anni 18.
ART. 1: UTILIZZO a) L’utilizzo del biliardo è riservato ai Soci e loro Ospiti. b) L’utilizzo del biliardo non è consentito ai minori di anni 18. c) I minori di anni 12 possono assistere allo svolgimento delle partite solo se accompagnati da un genitore Socio o da altro Socio che se ne renda responsabile. d) Nel caso vi siano giocatori in attesa di poter giocare, le partite devono svolgersi su distanze non lunghe, quali ad esempio : • 50 punti (gioco con 5 birilli all’italiana) • 200 punti (gioco con 9 birilli alla goriziana) e) I giocatori che hanno terminato la partita devono lasciare il posto a quelli in attesa. f) È tassativamente vietato consumare bibite, gelati, ecc. nelle immediate vicinanze del panno del biliardo. g) È tassativamente vietato effettuare con la stecca colpi anomali e/o comportanti forte rischio di danneggiamento del panno del biliardo. h) I giocatori che lasciano per ultimi la Sala biliardo sono pregati di : • riporre biglie e birilli nell’apposito contenitore. • riporre al loro posto le stecche e gli attrezzi utilizzati durante la partita. • coprire il biliardo con l’apposito telo di copertura. • spegnere il quadro segnapunti, le luci della Sala e l’impianto di condizionamento • predisporre l’interruttore del riscaldamento biliardo nella posizione “ LP “.
ART. 2: OSPITI a) I Soci possono invitare a giocare a biliardo persone non facenti parte dell’Associazione, rendendosene garanti, fatto salvo quanto indicato all’Art. 4 punto f) ed all’Art. 9. b) Lo stesso Ospite può essere invitato al massimo 6 volte all’anno anche se l’invito dovesse provenire da Soci diversi. c) Tale invito non comporta per il Socio invitante alcun pagamento.
ART. 1: VISIONE DELLE TRASMISSIONI a) La Sala TV è riservata ai Soci, ai figli dei Soci ed occasionalmente agli Ospiti dei Soci (compresi i Soci dimissionari), nonché alle persone che hanno sottoscritto un Abbonamento Annuale per l’utilizzo della Palestra e della Piscina. b) Di norma verrà sintonizzata la trasmissione scelta dalla maggioranza dei presenti. Ciò non vale per la visione delle partite del campionato di calcio delle squadre cittadine Genoa e Sampdoria in trasferta : a tale riguardo si applicherà il principio dell’alternanza.
ART. 2: OSPITI a) I Soci possono occasionalmente invitare persone non facenti parte dell’Associazione, rendendosene garanti, fatto salvo quanto indicato all’Art. 4 punto f) ed all’Art. 9. b) Tale invito non comporta per il Socio invitante alcun pagamento.
Statuto
Art. 1: COSTITUZIONE a) Il 23 marzo1991 in Genova è stata costituita un’Associazione Sportiva sotto la denominazione di “SPORTING CLUB GENOVA “, che nel prosieguo del presente Statuto viene indicata con il termine Associazione. b) La suddetta denominazione viene così modificata: “ Associazione sportiva dilettantistica SPORTING CLUB GENOVA “. Colori sociali : verde e blu.
Art. 2: SEDE a) L’Associazione ha sede in Genova, via Tre Pini 81.
Art. 3: FINALITÀ a) L’Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza. b) L’Associazione ha tra le sue finalità la pratica di attività sportive in genere, sociali culturali e ricreative. c) L’Associazione ha come finalità anche la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico attraverso : 1) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un Campionato nazionale individuale o a squadre. 2) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato. 3) l’organizzazione di almeno una competizione debitamente autorizzata. 4) la conduzione di una S.A.T. (Scuola di Addestramento al Tennis) regolarmente autorizzata. d) L’Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno. e) Per l’attuazione delle finalità sopra riportate, l’Associazione può : 1) compiere operazioni di carattere mobiliare, immobiliare (comprese locazioni) e finanziario, ritenute utili, necessarie e pertinenti, e in particolare quelle relative alla costruzione, l’ampliamento, la gestione e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive, nonché svolgere, nel rispetto della normativa vigente in materia, attività commerciali marginali. 2) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi. 3) istituire tutti i servizi idonei a rendere maggiormente confortevole l’esercizio dell’attività sportiva. f) Ad uso esclusivo dei Soci, dei loro figli ed ospiti, esiste un servizio di Bar e Ristorante, la cui gestione può essere affidata a terzi dal Consiglio Direttivo.
Art. 4: DURATA a) La durata è a tempo indeterminato.
Art. 5 : AFFILIAZIONI a) Premesso che l’Associazione svolge attività sportive polivalenti, qualora lo ritenesse necessario per il raggiungimento dei fini sociali, potrà affiliarsi alle rispettive Federazioni interessate. b) L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) della quale esplicitamente, per sé o per i suoi Soci iscritti alla Sezione Tennis e atleti aggregati, osserva e fa osservare lo Statuto, i Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi Federali, nonché la Normativa CONI. c) Viene creata la Sezione Tennis cui sarà addetto in particolare un rappresentante del Consiglio Direttivo nominato in seno al Consiglio stesso. d) L’Associazione si impegna a tesserare alla F.I.T. tutti i Soci nonché a far loro osservare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei Regolamenti della F.I.T. e) L’Associazione si impegna ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le Norme e le Delibere Federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati anche in caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T. stessa.
Art. 6: SEZIONE TENNIS a) Per tutto quanto non concerne i rapporti con la F.I.T., la Sezione Tennis sarà regolata dalle Norme di questo Statuto.
Art. 7: RENDICONTO DI GESTIONE E BILANCIO a) L’Anno Sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre. b) Entro quattro mesi dalla chiusura dell’Esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea, per la sua approvazione, il Rendiconto di Gestione, il Bilancio Consuntivo dell’anno precedente ed il Bilancio Preventivo dell’anno in corso. c) I Bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione per i quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione. d) L’Associazione si obbliga a reinvestire nelle attività statutarie di cui all’Art. 3 gli eventuali utili di gestione. e) Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art. 8: ORGANI SOCIALI a) Gli Organi Sociali sono: 1) l’Assemblea Generale dei Soci. 2) il Presidente dell’Associazione. 3) il Consiglio Direttivo. 4) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti. 5) il Collegio dei Probiviri. I poteri degli Organi sociali, compresa l’Assemblea dei Soci, sono quelli espressamente indicati nel presente Statuto, ai quali gli Organi sociali hanno l’obbligo di attenersi. b) Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione, nel rispetto delle disposizioni del Consiglio Direttivo.
Art. 9: ASSEMBLEA a) La convocazione delle Assemblee dei Soci deve avvenire per lettera o con consegna a mano dell’avviso di convocazione e mediante affissione di esso nella Sede Sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’Assemblea con la precisazione della Sede, del giorno e dell’ora della prima e della seconda convocazione, nonché dell’ordine del giorno. b) L’Assemblea in seduta Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 Aprile, ad iniziativa del Consiglio Direttivo. c) La convocazione dell’Assemblea in seduta Straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa sia del Consiglio Direttivo, sia del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
Art. 10: PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA – DELEGHE a) Possono partecipare all’Assemblea i Soci che hanno diritto di voto ai sensi del presente Statuto e che siano in regola con il pagamento delle Quote sociali di cui all’Art. 21 paragr. c). b) La partecipazione del Socio all’Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri Soci aventi diritto di voto; ciascun Socio può essere portatore di due deleghe, salvo le limitazioni previste nei successivi paragrafi c), d). c) I Soci che ricoprono cariche sociali, anche se giunti alla scadenza del loro mandato, non possono ricevere deleghe da utilizzare per la costituzione dell’Assemblea (quorum) e per le votazioni, salvo nei casi di votazioni per l’elezione di componenti cariche sociali in cui tali Soci non sono loro stessi candidati. d) In tutti i casi di votazioni per l’elezione di componenti cariche sociali, i candidati non possono utilizzare deleghe.
Art. 11: COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA a) L’Assemblea in seduta Ordinaria è validamente costituita: 1) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno (presenti o con delega). 2) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o con delega. b) L’Assemblea, in seduta Straordinaria, è validamente costituita: 1) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno (presenti o con delega). 2) in seconda convocazione con la presenza di 1/3 (un terzo) dei Soci (presenti o con delega) per deliberare sulle modifiche di Statuto. 3) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci (presenti o con delega) per deliberare sugli stessi punti previsti nell’Assemblea ordinaria. 4) nel caso dell’apposita Assemblea convocata per lo scioglimento dell’Associazione se si verifica quanto stabilito all’Art. 26 paragrafo a). c) L’Assemblea procederà, in via preventiva, alla nomina del suo Presidente e di un Segretario. Art. 12 : ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA a) Sono compiti dell’Assemblea in seduta Ordinaria: 1) Approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività dell’anno sociale trascorso. 2) Eleggere con scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo. Se richiesto all’unanimità dall’Assemblea, è possibile eleggere i componenti del Consiglio Direttivo per voto palese. 3) Eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri per voto palese. 4) Eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti per voto palese. 5) Approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo. 6) Approvare gli importi delle Quote sociali. 7) Approvare i programmi delle attività da svolgere. 8) Decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai Soci. 9) Decidere, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito ad eventuali Quote straordinarie che si rendessero necessarie nel corso dell’esercizio; in caso di urgenza a giudizio del Consiglio Direttivo, tale delibera può essere presa anche dall’Assemblea convocata in seduta straordinaria. 10) Approvare su proposta del Consiglio Direttivo operazioni di carattere immobiliare (comprese locazioni) e la stipula di contratti di mutuo o di finanziamento con garanzie ipotecarie, nonché operazioni finanziarie di carattere straordinario; in caso di urgenza a giudizio del Consiglio Direttivo, tale delibera può essere presa anche dall’Assemblea convocata in seduta straordinaria. 11) Approvare su proposta del Consiglio Direttivo l’affitto delle proprie strutture e impianti sportivi a terzi in modo continuativo. b) Sono compiti dell’Assemblea in seduta Straordinaria: 1) Eleggere con scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo nel caso di dimissioni dello stesso durante il periodo del proprio mandato. Se richiesto all’unanimità dall’Assemblea, è possibile eleggere i componenti del Consiglio Direttivo per voto palese. 2) Eleggere con voto palese i componenti del Collegio dei Probiviri nel caso di dimissioni dello stesso durante il periodo del proprio mandato. 3) Eleggere con voto palese i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti nel caso di dimissioni dello stesso durante il periodo del proprio mandato. 4) Deliberare le modifiche statutarie. 5) Deliberare sullo scioglimento dell’Associazione. 6) Deliberare sulle proposte dei Soci richiedenti la convocazione dell’Assemblea straordinaria nelle modalità indicate all’Art. 9 paragrafo c). Le istanze devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell’Ordine del Giorno dell’avviso di convocazione dell’Assemblea. 7) Decidere, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito ad eventuali Quote straordinarie che si rendessero necessarie nel corso dell’esercizio. 8) Approvare su proposta del Consiglio Direttivo operazioni di carattere immobiliare (comprese locazioni) e la stipula di contratti di mutuo o di finanziamento con garanzie ipotecarie, nonché operazioni finanziarie di carattere straordinario. 9) Approvare su proposta del Consiglio Direttivo l’affitto delle proprie strutture e impianti sportivi a terzi in modo continuativo. c) Entrambe le Assemblee possono deliberare sulla rimozione dalla loro carica del Presidente e/o dei singoli Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo. d) Le Assemblee all’inizio di seduta procedono alla nomina del proprio Presidente e Segretario.
Art. 13: APPROVAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI a) Le Delibere delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza (50 % più uno ) dei voti espressi, esclusi gli astenuti, fatta eccezione per quanto stabilito all’Art. 26. b) Tutte le votazioni avverranno con appello nominale o con alzata di mano, escluse quelle già espressamente previste a scrutinio segreto. c) Le deliberazioni delle Assemblee obbligano i Soci anche se assenti o dissenzienti.
Art: 14: ELEGGIBILITÀ – INCOMPATIBILITÀ a) Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i Soci aventi diritto di voto che abbiano compiuto 18 (diciotto) anni. b) Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di 2 (due) anni di Esercizio. c) Cariche ed incarichi sono riconfermabili.
Art. 15: CONSIGLIO DIRETTIVO (C. D.) a) L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da almeno 5 (cinque) membri e sempre in numero dispari, compreso il Presidente dell’Associazione. b) Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica per 2 (due) anni di Esercizio ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il mandato del Consiglio Direttivo scade alla data in cui avviene l’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio consuntivo relativo all’ultimo Esercizio del mandato. Il Consiglio Direttivo può durare più di due anni di Esercizio in caso di subentro ad un Consiglio che abbia cessato anzitempo il suo mandato. In tal caso il mandato del nuovo Consiglio Direttivo avrà durata di 2 (due) anni di Esercizio più i mesi restanti fino alla data dell’Assemblea Ordinaria, prevista secondo l’Art. 9 punto b) del presente Statuto entro il 30 Aprile di ogni anno. Le candidature per il Consiglio Direttivo devono essere presentate al Presidente dell’Assemblea. I candidati devono essere almeno due oltre il numero dei Consiglieri eletti. I candidati devono illustrare all’Assemblea le motivazioni della propria candidatura in riferimento anche alle funzioni che intenderebbero svolgere. c) Il Consiglio Direttivo, tenendo conto delle motivazioni delle proprie candidature illustrate all’Assemblea dei Soci dai candidati poi eletti, elegge tra i propri componenti il Presidente dell’Associazione e definisce inoltre le cariche e le funzioni che dovranno essere ricoperte ed assunte dai Consiglieri, dandone comunicazione ai Soci stessi. Nel caso di più candidati per la stessa funzione poi eletti, il Consiglio Direttivo attribuisce le cariche e le funzioni indipendentemente dal numero di voti ottenuti da tali candidati. d) Ad eccezione del Presidente dell’Associazione la cui carica è rappresentata nel presente Statuto all’Art. 17, le cariche e le funzioni dei Consiglieri sono descritte nel “mansionario” del Consiglio Direttivo. Per particolari situazioni o necessità contingenti che si presentassero durante il mandato, viene data facoltà al Consiglio Direttivo di modificare o diversamente distribuire le mansioni dei membri del C.D., dandone comunicazione ai Soci. e) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente; esso può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno la metà dei Consiglieri. f) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono. g) Le decisioni per appello nominale sono prese a maggioranza dei voti (in caso di parità il voto del Presidente dà la preferenza). h) Qualora nel corso del mandato si verifichino condizioni tali da rendere una carica di Consigliere vacante sia per dimissioni, defezione, morte o inabilitazione, sia per decadenza dalla carica nel caso un Consigliere, per quanto regolarmente invitato, risulti assente alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, la stessa sarà ricoperta secondo il seguente criterio prioritario : 1) Dal candidato che, nell’ultima elezione in sede di Assemblea, segue nell’ordine di voti gli eletti. 2) Nel caso in cui non fosse possibile applicare detto criterio o per non disponibilità o per mancanza di candidati non eletti, il Consiglio Direttivo, per una sola volta nell’intero arco del proprio mandato, ha facoltà di cooptare un Socio avente diritto di voto, disponibile ed idoneo a ricoprire la carica vacante, nominandolo Consigliere sino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso. Qualora però i Consiglieri da sostituire siano più di 2 (due) , tutto il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, dovrà dimettersi e procedere alla convocazione di un’Assemblea straordinaria per l’elezione di un nuovo Consiglio entro 30 giorni dalla data in cui risulta vacante l’ultima carica. i) In caso di carica vacante del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente tra i membri del C.D. In caso di dimissioni il Presidente dimissionario ha facoltà di rimanere all’interno del C.D., sostituendo nella carica o il Consigliere diventato Presidente o un altro Consigliere, previa nuova distribuzione delle mansioni. Nel caso il Presidente dimissionario non rimanesse all’interno del Consiglio Direttivo e fosse sostituito da un altro membro del C.D., la carica vacante sarà ricoperta secondo quanto disposto nel precedente paragrafo h). In caso nessun membro del C.D. si proponesse alla carica di Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà dimettersi e procedere alla convocazione di un’Assemblea Straordinaria entro 30 giorni per l’elezione di un nuovo Consiglio. j) Il Presidente o i Consiglieri dimissionari devono rimanere in carica fino alle nuove nomine. In caso di cariche comunque vacanti, nel periodo intercorrente sino alle nuove nomine da parte dell’Assemblea straordinaria, il Consiglio Direttivo gestisce a maggioranza l’ordinaria amministrazione.
Art. 16: ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO a) Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione. b) Tra l’altro il Consiglio Direttivo : 1) predispone il “mansionario” del C.D. con la descrizione delle cariche e delle funzioni dei Consiglieri, rendendolo disponibile ai Soci. 2) predispone il Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, la relazione sull’attività sociale ed i programmi delle attività da svolgere. 3) determina l’ammontare dei contributi dei Soci (Quote di ammissione a fondo perduto, Quote annuali di associazione, eventuali Quote straordinarie che si rendessero necessarie durante l’esercizio, eventuali tariffe integrative a tempo per l’utilizzo degli impianti e delle attrezzature). 4) può prevedere incentivazioni promozionali temporanee sugli importi delle Quote sociali, al fine di facilitare l’acquisizione di nuovi Soci. 5) può prevedere forme di abbonamenti temporanei per l’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi, valutando preventivamente le necessità e gli interessi dei Soci. 6) convoca le Assemblee sia ordinaria che straordinaria, stabilendone la data e l’ordine del giorno nonché l’apposita Assemblea di cui all’Art. 26. 7) esegue le delibere dell’Assemblea e le decisioni del Collegio dei Probiviri nei casi di controversie di cui al paragrafo c) dell’Art. 24 e limitatamente a quanto di competenza del Collegio stesso. 8) emana i Regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l’organizzazione delle Attività sociali. Prima di rendere attuativi detti Regolamenti, il Consiglio Direttivo deve affiggere gli stessi e tenerli in bacheca per la durata di 30 giorni, oltre che renderli disponibili in fotocopia ai Soci, per eventuali loro osservazioni o proposte di modifica da valutare. 9) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione. 10) amministra il patrimonio sociale, gestisce l’Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci o dei Collegi dei Probiviri e dei Sindaci Revisori dei Conti. 11) sottopone preventivamente all’approvazione dell’Assemblea dei Soci operazioni di carattere immobiliare (comprese locazioni da terzi) e la stipula di contratti di mutuo o di finanziamento con garanzie ipotecarie, nonché operazioni finanziarie di carattere straordinario. 12) può decidere l’apertura di conti correnti bancari e chiedere eventuali affidamenti per la gestione ordinaria dell’Associazione; l’apertura del conto corrente deve essere fatta a nome dell’Associazione, con firma singola del Presidente e del Tesoriere su delega del Presidente, con facoltà del Presidente di revocare in qualsiasi momento la delega stessa. 13) delibera le spese da farsi. 14) delibera i provvedimenti di ammissione, decadenza ed esclusione dei Soci. 15) stabilisce con apposita delibera le “procedure di ammissione alle varie categorie di Soci e le condizioni per il passaggio da una categoria all’altra “. 16) delibera i provvedimenti di ammissione temporanea di persone che, per particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione e/o per motivi di prestigio personale sono invitati a frequentare gratuitamente la Sede sociale, pagando unicamente le eventuali tariffe a tempo per l’utilizzo degli impianti e delle attrezzature, indicate all’Art.21 paragrafo c) punto 4). 17) delibera i provvedimenti di ammissione temporanea di Atleti aggregati che svolgono attività agonistica a favore dell’Associazione. 18) sottopone preventivamente all’Assemblea dei Soci Contratti di affitto delle proprie strutture e impianti sportivi a terzi in modo continuativo definiti previa valutazione delle necessità e degli interessi dei Soci. 19) intraprende eventuali azioni legali per la tutela dei diritti dell’Associazione. 20) delibera se del caso le sanzioni da applicare ai Soci che sono le seguenti: richiamo verbale, richiamo scritto, censura, sospensione per durata non superiore a 6 (sei) mesi, decadenza, esclusione. I relativi provvedimenti sono impugnabili nei modi e nei termini di cui agli Art. 23 e 24 del presente Statuto.
Art. 17: IL PRESIDENTE a) Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. b) Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed alla legge, potendo stare in giudizio sia in liti attive che passive. c) Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo in conformità alle Norme del presente Statuto. d) Il Presidente opera su mandato del C.D. Può esercitare diritto di veto per quelle eventuali decisioni prese dal C.D. che possano comportare responsabilità personali del Presidente, oltre a quelle proprie derivanti dalla sua stessa carica.
Art. 18: ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE a) Le Entrate dell’Associazione sono costituite da: 1) Quote di ammissione a fondo perduto. 2) Quote annuali di associazione ed eventuali Quote straordinarie che si rendessero necessarie durante l’esercizio. 3) Eventuali Tariffe integrative a tempo per l’utilizzo degli impianti e delle attrezzature. 4) Eventuali Contributi dei Soci che fruiscono delle iniziative dell’Associazione. 5) Eventuali Contributi d’Associazione o di privati. 6) Proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione. b) Il Patrimonio Sociale dell’Associazione è costituito da : 1) Beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione. 2) Donazioni, Lasciti, Elargizioni speciali, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia dell’Associazione. 3) Eventuali Avanzi di bilancio accantonati a fondi di riserva.
Art. 19: SOCI a) Possono essere Soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri in regola con le norme di Pubblica Sicurezza, che ne condividano le finalità e che abbiano compiuto 14 anni di età. b) Le richieste d’iscrizione all’Associazione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto. c) A tutti i Soci maggiorenni sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente Statuto. d) I Soci potranno godere ed usufruire della Sede Sociale, degli impianti e delle attrezzature dell’Associazione, partecipare alle manifestazioni, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni emessi dal Consiglio Direttivo. e) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci aventi diritto di voto, che abbiano compiuto 18 (diciotto) anni. f) I Soci non possono ricorrere ad altro giudizio che non sia quello dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, fatto salvo quanto previsto all’Art. 24 punto f). g) I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’Associazione ed essere parte attiva nel far rispettare il Regolamento, nell’ambito di quanto definito nello Statuto, all’interno del Circolo. h) I Soci accettano senza riserve il presente Statuto ed il Regolamento interno, versano le Quote di cui all’Art. 21 paragrafo c) secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo e si suddividono nelle seguenti categorie: 1 SOCI Tennis (S. te. ) 2 SOCI Piscina (S. pi. ) 3 SOCI Palestra (S. pa. ) 4 SOCI Tennis – Piscina (S. te. – pi. ) 5 SOCI Tennis – Palestra (S. te. – pa. ) 6 SOCI Tennis – Piscina – Palestra (S. te. – pi. – pa ) 7 SOCI Piscina – Palestra (S. pi. – pa ) 8 SOCI Frequentatori (S. Freq. ) 9 SOCI JUNIORES ( J ) 10 SOCI JUNIORES (figli di Soci) ( J F ) Nelle suindicate categorie ricadono anche i Soci delle categorie esistenti al 31/12/2016 come definite dal precedente Statuto. Tali Soci saranno iscritti nelle nuove categorie che verranno da loro scelte. Ad ognuna delle sopraindicate categorie di Soci (in tabella dalla 1 alla 8 ) possono appartenere sia SOCI Fondatori sia SOCI Ordinari, così meglio definiti : SOCI Fondatori Si definiscono SOCI Fondatori coloro che sono titolari di Quota di proprietà immobiliare SO.TRA.M. S.r.l. acquisita in origine o successivamente. SOCI Ordinari Si definiscono SOCI Ordinari coloro che sono diventati tali a seguito del versamento della Quota di Ammissione a fondo perduto (una tantum) di cui all’Art. 21 paragrafo c) punto 1). i) I Soci possono far accedere alla Sede sociale gratuitamente i propri figli fino all’età di 14 anni, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sull’utilizzo degli impianti. Con il compimento del 14° anno di età i figli dei Soci possono entrare, a domanda, a far parte, con tutti i diritti ed i doveri annessi, nella categoria dei SOCI JUNIORES (J F) come previsto nel successivo Art. 20 paragrafo a) punto 10.
Art. 20: CATEGORIE DEI SOCI a) Le categorie dei Soci di cui al precedente Art.19 paragrafo h) sono così individuate: 1. SOCI Tennis ( S. te. ) Tali Soci hanno diritto ad utilizzare i campi da Tennis e tutte le strutture dell’Associazione ad esclusione di palestra e piscina. Hanno inoltre diritto a giocare a carte, a biliardo, a frequentare il ristorante e la sala TV. 2. SOCI Piscina ( S. pi. ) Tali Soci hanno diritto ad utilizzare la Piscina, il Solarium e tutte le strutture dell’Associazione ad esclusione di campi da Tennis e palestra. Hanno inoltre diritto a giocare a carte, a biliardo, a frequentare il ristorante e la sala TV. 3. SOCI Palestra ( S. pa. ) Tali Soci hanno diritto ad utilizzare la Palestra e tutte le strutture dell’Associazione ad esclusione di campi da Tennis e piscina. Hanno inoltre diritto a giocare a carte, a biliardo, a frequentare il ristorante e la sala TV. 4. SOCI Tennis – Piscina ( S. te. – pi. ) Tali Soci hanno diritto ad utilizzare la Piscina, il Solarium, i campi da Tennis e tutte le strutture dell’Associazione ad esclusione della palestra. Hanno inoltre diritto a giocare a carte, a biliardo, a frequentare il ristorante e la sala TV. 5. SOCI Tennis – Palestra ( S. te. – pa. ) Tali Soci hanno diritto ad utilizzare la Palestra, i campi da Tennis e tutte le strutture dell’Associazione ad esclusione della piscina. Hanno inoltre diritto a giocare a carte, a biliardo, a frequentare il ristorante e la sala TV. 6. SOCI Tennis – Piscina – Palestra ( S. te. – pi. – pa. ) Tali Soci hanno diritto ad utilizzare tutte le strutture e gli impianti sportivi dell’Associazione quali campi da tennis, piscina, solarium e palestra. Hanno inoltre diritto a giocare a carte, a biliardo, a frequentare il ristorante e la sala TV. 7. SOCI Piscina – Palestra ( S. pi. – pa. ) Tali Soci hanno diritto ad utilizzare la Palestra, la Piscina, il Solarium e tutte le strutture dell’Associazione ad esclusione dei campi da Tennis. Hanno inoltre diritto a giocare a carte, a biliardo, a frequentare il ristorante e la sala TV. 8. SOCI Frequentatori ( S. Freq. ) Tali Soci hanno diritto a giocare a carte, a biliardo, a frequentare il ristorante e la sala TV. Hanno inoltre diritto ad utilizzare tutte le strutture dell’Associazione ad esclusione degli impianti sportivi quali campi da tennis, piscina, solarium e palestra. 9. SOCI JUNIORES ( J ) Sono SOCI JUNIORES ( J ) quelli di età compresa tra 14 e 18 anni che sono ammessi in tale categoria. La domanda di ammissione deve essere presentata e firmata da entrambi i genitori o da quello di essi che eserciti in via esclusiva la potestà e che ne assume la responsabilità nei confronti dell’Associazione. Tali Soci hanno diritto, ad utilizzare tutte le strutture e gli impianti sportivi dell’Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni sociali, ma non possono ricoprire cariche sociali e non possono partecipare e votare nelle Assemblee sociali. Dopo il compimento del 18° anno di età possono entrare, a domanda, in una delle categorie indicate all’Art. 19 paragrafo h) e definite all’Art. 20, con tutti i diritti ed i doveri annessi a tali categorie. 10. SOCI JUNIORES (figli di Soci) ( J F ) Sono i figli dei SOCI delle Categorie indicate all’Art. 19 paragrafo h) e definite all’Art. 20, di età compresa tra 14 e 18 anni che sono ammessi in tale categoria. La domanda di ammissione deve essere presentata e firmata da entrambi i genitori o da quello di essi che eserciti in via esclusiva la potestà e che ne assume la responsabilità nei confronti dell’Associazione. Tali Soci hanno diritto, ad utilizzare tutte le strutture e gli impianti sportivi dell’Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni sociali, ma non possono ricoprire cariche sociali e non possono partecipare e votare nelle Assemblee sociali. Dopo il compimento del 18° anno di età possono entrare, a domanda, in una delle categorie indicate all’Art. 19 paragrafo h) e definite all’Art. 20, con tutti i diritti ed i doveri annessi a tali categorie.
Art. 21: QUOTE a) Le quote versate dai Soci costituiscono il fondo comune che serve per il raggiungimento delle finalità di cui all’Art. 3. Il fondo comune è amministrato secondo le disposizioni del presente Statuto. Tale fondo, dedotte le spese di gestione, oltre alle quote di accantonamento per anzianità dei dipendenti deve essere stanziato dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento delle finalità sociali e tale stanziamento deve essere utilizzato di massima entro l’anno successivo a quello di effettivo incasso. b) I Soci, a qualunque categoria appartengano, possono richiedere, previa accettazione del Consiglio Direttivo e per motivi di particolare rilevanza che impediscano loro di frequentare anche saltuariamente l’Associazione, di essere esentati dal pagamento della quota annuale di associazione, specificando per iscritto le ragioni della richiesta ed allegando idonea documentazione. I problemi fisici, anche se dovessero precludere le attività sportive, non rientrano tra i motivi per i quali possa essere concessa una sospensione dal pagamento della Quota sociale a meno che non impediscano di frequentare l’Associazione per altre attività. Non possono essere presi in considerazione, in ogni caso, motivi che impediscano la frequenza per periodi di tempo inferiori alla durata dell’anno sociale. L’esenzione che può essere concessa non riguarda il pagamento d’eventuali Quote straordinarie che comunque dovrà essere versato. c) L’ammissione alle categorie dei Soci di cui all’Art. 20, comporta l’obbligo per gli associati di versare le seguenti Quote e con le seguenti distinzioni: 1) la Quota di Ammissione a fondo perduto (una tantum), salvo il possesso di Quota di proprietà immobiliare SO.TRA.M. S.r.l. 2) la Quota di Associazione annuale. 3) le eventuali Quote straordinarie che si rendessero necessarie durante l’esercizio. 4) le eventuali Tariffe integrative a tempo per l’uso degli impianti e delle attrezzature sociali. I SOCI appartenenti alle categorie indicate all’Art. 19 paragrafo h) : se Fondatori devono versare le Quote e le tariffe di cui ai suddetti punti 2) 3) 4) ma non devono versare la Quota di ammissione a fondo perduto (una tantum) di cui al punto 1) in quanto titolari di Quota di proprietà immobiliare SO.TRA.M. S.r.l. acquisita in origine o successivamente. se Ordinari devono versare le Quote e le tariffe di cui ai suddetti punti 1) 2) 3) 4). I Soci Ordinari, se familiari di SOCI con un rapporto di parentela di 1° grado (compresi i conviventi di coppia), devono versare le Quote e le tariffe di cui ai suddetti punti 2) 3) 4) ma non devono versare la Quota di ammissione a fondo perduto (una tantum), di cui al punto 1). I SOCI JUNIORES (J ) devono versare le Quote e le tariffe di cui ai suddetti punti 1) 2) 4) ma non devono versare le eventuali quote straordinarie che si rendessero necessarie durante l’esercizio, di cui al punto 3). I SOCI JUNIORES (J F ), figli di Soci, devono versare le Quote e le tariffe di cui ai suddetti punti 2) 4) ma non devono versare la Quota di ammissione a fondo perduto (una tantum) di cui al punto 1) e le eventuali quote straordinarie che si rendessero necessarie durante l’esercizio, di cui al punto 3). d) Il pagamento delle Quote di cui ai punti 2) – 3) del precedente paragrafo c) deve essere effettuato entro il 15 Dicembre dell’anno precedente. e) L’ammontare delle Quote di cui ai precedenti punti 1), 2) , 3) del paragrafo c) è stabilito, per ciascun Esercizio e per ciascuna Categoria di Soci, dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. L’ammontare delle Tariffe di cui al precedente punto 4) del paragrafo c) è stabilito dal Consiglio Direttivo. f) Le sopraindicate Quote di proprietà immobiliare SO.TRA.M. S.r.l. di cui al paragrafo c) punto 1 sono le Quote di proprietà degli immobili utilizzati dall’Associazione per le finalità statutarie.
Art. 22: AMMISSIONE a) L’ammissione a Socio è a tempo indeterminato. b) È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. c) Le “Procedure di ammissione alle varie categorie di Soci e le condizioni per il passaggio da una categoria all’altra “ sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
Art. 23 : DECADENZA a) La qualità di Socio si perde : 1) per dimissioni : da comunicarsi da parte di ciascun Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno due mesi prima della scadenza dell’anno sociale; in caso contrario il Socio dimissionario è obbligato al pagamento della Quota sociale e delle eventuali Quote straordinarie per l’anno successivo. 2) per decadenza : a seguito del mancato pagamento delle quote di associazione annuale e straordinarie entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento. In particolari condizioni o per particolari casi e nell’interesse dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può decidere di prorogare il suddetto termine, fermo restando le sotto indicate procedure inerenti la decadenza. La decadenza dovrà essere comunicata dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A.R all’interessato e diventerà operativa decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della predetta lettera. Contro il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso da parte dell’interessato, da depositarsi presso la Segreteria dell’Associazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata suddetta, davanti al COLLEGIO DEI PROBIVIRI con contestuale versamento, pena l’inammissibilità del ricorso stesso, delle quote scadute e relativi interessi e penali maturate, secondo quanto richiesto dal Consiglio Direttivo. Il ricorso al Collegio dei Probiviri sospende l’esecutività del provvedimento impugnato. 3) per esclusione : questa può essere disposta dal Consiglio Direttivo con deliberazione nei confronti del Socio che dentro o fuori dell’Associazione commetta azioni disdicevoli o disonorevoli o che, con il suo comportamento, ostacoli il buon andamento dell’Associazione sotto il profilo etico o finanziario o comunque ne comprometta il buon nome come pure in caso di condanna penale, per reati infamanti, passata in giudicato. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all’interessato nei modi previsti dal precedente punto 2). Il ricorso al Collegio dei Probiviri sospende l’esecutività del provvedimento impugnato.
Art. 24: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI a) Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Nel corso della prima riunione dopo l’elezione dell’Assemblea, i membri effettivi eleggono tra loro il Presidente ed il Segretario del Collegio. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per 2 (due) anni di Esercizio ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il mandato del Collegio dei Probiviri scade alla data in cui avviene l’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio consuntivo relativo all’ultimo Esercizio del mandato. Il Collegio dei Probiviri può durare più di due anni di Esercizio in caso di subentro ad un Collegio che abbia cessato anzitempo il suo mandato. In tal caso il mandato del nuovo Collegio dei Probiviri avrà durata di 2 (due) anni di Esercizio più i mesi restanti fino alla data dell’Assemblea Ordinaria, prevista secondo l’Art. 9 punto b) del presente Statuto entro il 30 Aprile di ogni anno. Le candidature per il Collegio dei Probiviri devono essere presentate al Presidente dell’Assemblea. b) Il Collegio dei Probiviri : ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare dei Soci, degli Atleti aggregati e degli altri Organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa. si attiva autonomamente o su segnalazione. opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del diritto del contradditorio. c) Il Collegio, su richiesta del Consiglio Direttivo o su appello o ricorso da parte di uno o più Soci, inappellabilmente giudica su tutte le controversie che insorgono tra i Soci come tali e tra Soci e l’Associazione e/o il Consiglio Direttivo, emettendo le relative decisioni le quali dovranno sempre essere comunicate per iscritto alle parti interessate e debitamente verbalizzate in apposito libro verbali da tenersi nella Sede sociale a cura del Segretario dei Probiviri. Il Collegio inoltre decide inappellabilmente le sanzioni più oltre previste. d) Per la validità delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri occorre la presenza di almeno 3 (tre) membri, compreso il Presidente; le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti, escluso gli astenuti, prevalendo in caso di parità, il voto del Presidente. e) Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri può deliberare in via definitiva ed inappellabile, sono le seguenti: 1) il Richiamo verbale. 2) il Richiamo scritto, da conservarsi agli Atti del Collegio. 3) la Censura, parimenti da conservarsi agli Atti del Collegio. 4) la Sospensione per durata non superiore a 6 (sei) mesi. 5) l’Esclusione dall’Associazione a seguito di proposta scritta e motivata da parte del Consiglio Direttivo. f) Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono comunicate dal Presidente del Collegio stesso con lettera raccomandata A.R. all’interessato e copia integrale di essa viene inviata al Consiglio Direttivo, il quale dovrà disporre per gli opportuni provvedimenti. La Sospensione e l’Esclusione non possono essere adottate, se non previo invito scritto all’interessato a far valere le proprie ragioni davanti al Collegio in apposita adunanza. Tutte le decisioni debbono essere motivate e non saranno suscettibili di impugnazione in qualsiasi sede, fatto salvo per le delibere di esclusione che possono essere impugnate ai sensi dell’Art. 24 comma 3° del Codice Civile. g) In caso di carica vacante per dimissioni, defezione, morte o inabilitazione di un membro del Collegio dei Probiviri spetta al Presidente del Collegio, subito dopo la rettifica, dare comunicazione al supplente (o ai supplenti) ed al Consiglio Direttivo delle variazioni avvenute. Il Presidente del Collegio ha facoltà di nominare un Socio non consigliere, in attesa della delibera nella successiva Assemblea. In caso di carica vacante del Presidente, quanto sopra spetta al Segretario.
Art. 25: IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI a) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Nel corso della prima riunione dopo l’elezione dell’Assemblea, i membri effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti dura in carica 2 (due) anni di Esercizio ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il mandato del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti scade alla data in cui avviene l’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio consuntivo relativo all’ultimo Esercizio del mandato. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti può durare più di due anni di Esercizio in caso di subentro ad un Collegio che abbia cessato anzitempo il suo mandato. In tal caso il mandato del nuovo Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti avrà durata di 2 (due) anni di Esercizio più i mesi restanti fino alla data dell’Assemblea Ordinaria, prevista secondo l’Art. 9 punto b) del presente Statuto entro il 30 Aprile di ogni anno. Le candidature per il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti devono essere presentate al Presidente dell’Assemblea. In caso di mancanza di candidati, l’incarico di Sindaco Revisore dei Conti sarà affidato ad un professionista esterno all’Associazione scelto su indicazione del Consiglio Direttivo o di Soci, su mandato dell’Assemblea. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. b) In caso di carica vacante per dimissioni, defezione, morte o inabilitazione di un membro del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti spetta al Presidente del Collegio, subito dopo la ratifica, dare comunicazione al supplente (o ai supplenti) ed al Consiglio Direttivo delle variazioni avvenute. Il Presidente del Collegio in mancanza di un membro, ha facoltà di nominare un Socio non membro del Consiglio Direttivo fino alla convocazione della successiva Assemblea. In caso non si possa formare tale Collegio, dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo un’Assemblea per tale nomina e affidare l’incarico a professionista esterno in mancanza di candidati. c) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti effettua il controllo della gestione contabile dell’Associazione e presenta all’Assemblea dei Soci, una relazione sui controlli effettuati. d) Deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le eventuali irregolarità rilevate. e) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è tenuto a verbalizzare i suoi atti. f) I Sindaci Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 26: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE a) Quando per speciali circostanze si ritenesse di addivenire allo scioglimento dell’Associazione, sarà convocata un’apposita Assemblea Generale Straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli Associati (Art. 21 comma 3° del Codice Civile). b) Il Patrimonio dell’Associazione che residuerà dopo lo scioglimento della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge. c) La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 27: MODIFICHE ALLO STATUTO a) Il presente Statuto può essere modificato su richiesta delle Assemblee o su richiesta del Consiglio Direttivo. b) Le modifiche devono essere elaborate da apposita Commissione nominata dall’Assemblea, oppure possono essere preparate dallo stesso Consiglio Direttivo nel caso la richiesta provenga da quest’ultimo. c) Il testo con le modifiche deve essere affisso nei locali sociali almeno quindici giorni prima della convocazione dell’Assemblea straordinaria di cui all’Art. 12 paragrafo b) che dovrà approvarlo e/o emendarlo. In questo periodo i Soci possono proporre modifiche.
Art. 28: DISPOSIZIONI GENERALI a) L’ambito di Attività dell’Associazione è limitato al territorio della Regione Liguria. b) È fatto divieto agli Amministratori dell’Associazione (membri del Consiglio Direttivo) di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva alla quale l’Associazione è affiliata. c) I Soci non possono avere rapporti di lavoro con l’Associazione come dipendenti. d) I Soci che hanno rapporti di lavoro con l’Associazione in qualità di titolari o rappresentanti di imprese, fornitori o consulenti, nel caso rivestano cariche sociali devono astenersi sulle delibere e/o decisioni per argomenti che possono configurare un conflitto d’interessi con la loro carica ricoperta. e) I membri del Collegio dei Probiviri che abbiano un proprio interesse nella controversia, non potranno far parte del Collegio chiamato a risolvere la controversia stessa. f) Il Collegio dei Probiviri mantiene le sue funzioni ed i suoi poteri di risoluzione nelle controversie deferite al suo esame, anche dopo la scadenza del termine di durata del suo mandato, fino alla risoluzione delle controversie stesse. g) Per quanto non espressamente regolato dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.
Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 24/10/2016.
Disposizioni transitorie. Il presente Statuto trova applicazione con decorrenza 1° Gennaio 2017 e da tale data annulla e sostituisce integralmente il precedente del 19/04/2012.
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